Cass. pen. n. 39722 del 4 settembre 2018

Testo massima n. 1


Integra il delitto di tentata estorsione la condotta di chi richieda, con modalità violente o minacciose, ottenendo un rifiuto, di effettuare un pagamento con assegno post datato in quanto l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno consiste nel fatto stesso che il contraente-vittima sarebbe stato costretto alla consegna della merce dietro pagamento effettuato con un titolo illegale, privo di efficacia esecutiva, in violazione della propria libertà e autonomia negoziale.

Normativa correlata