Cass. pen. n. 35428 del 25 giugno 2018
Testo massima n. 1
Ricorre la circostanza di cui all'art. 7 della legge 13 maggio 1991, n. 203 nel delitto di estorsione se si riscontra che la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, sia espressione di capacità persuasiva in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa e sia, pertanto, idonea a determinare una condizione d'assoggettamento e d'omertà. (Fattispecie nella quale l'ostentazione di sicurezza d'impunità degli imputati induceva la persona offesa a non rivolgersi alle forze dell'ordine quanto all'estorsione subita).