14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2976 del 22 giugno 1989
Testo massima n. 1
In tema di simulazione il giudice può negare l’ammissione di una prova testimoniale diretta ad accertare un fatto al quale la parte richiedente attribuisce valore presuntivo solo se ritenga che tale valore difetti, nel senso che dal fatto oggetto della prova testimoniale non può scaturire, secondo l’
id quod plerumque accidit, la conseguenza presupposta, diversamente è tenuto ad ammettere la prova, onde porre successivamente i risultati di essa in raffronto con le altre presunzioni acquisite al processo, al fine di effettuare una valutazione globale ed unitaria di tutti gli elementi probatori, non eseguibile in base ad apprezzamenti aprioristici di elementi indizianti non ancora acquisiti e quindi ignoti nella loro reale entità.
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