Cass. civ. n. 5765 del 17 marzo 2005
Testo massima n. 1
Le limitazioni alla facoltà di prova della simulazione, previste per i contraenti dall'art. 2722 c.c. — limitazioni che trovano fondamento nella riprovazione sociale della menzogna — non operano nei confronti dei terzi e dei creditori, i quali, non avendo accesso alla controdichiarazione, possono provare l'esistenza di un accordo simulatorio con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni, che possono fondarsi anche sul contratto impugnato di simulazione. Il relativo accertamento è rimesso al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità per insufficienza o erroneità logico — giuridica della motivazione.