Cass. pen. n. 36723 del 31 luglio 2018
Testo massima n. 1
In tema di successione di leggi in materia di responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, in caso di errore dovuto ad imperizia non grave intervenuto nella fase esecutiva delle raccomandazioni previste dalle linee guida adeguate al caso specifico, la norma di cui all'art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189), prevedendo una parziale "abolitio criminis", deve ritenersi più favorevole rispetto a quella di cui all'art. 590-sexies cod. pen., introdotto dall'art. 6, legge 8 marzo 2017, n. 24, che configura una mera causa di non punibilità.