14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4453 del 21 agosto 1985
Testo massima n. 1
In caso d’interposizione fittizia del compratore nel contratto di acquisto di un immobile e di conflitto fra compratore apparente e compratore effettivo, è sufficiente, al fine di riconoscere efficacia fra le parti al contratto dissimulato, un documento ricognitivo sottoscritto dalle indicate parti in conflitto [ nella specie, convenzione tra coniugi in ordine alle conseguenze del loro divorzio ], restando l’accertamento del concorso del terzo partecipante alla simulazione [ venditore ] affidato ad altri mezzi di prova, compresa la confessione — anche stragiudiziale — del terzo stesso.
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