Cass. civ. n. 768 del 4 febbraio 1985

Testo massima n. 1


La simulazione totale o parziale del contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam può essere provata dai contraenti contro i terzi soltanto per mezzo di controdichiarazione, che deve essere anteriore o coeva all'atto e la cui data, quindi, deve essere certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.

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