Cass. civ. n. 850 del 12 febbraio 1986
Testo massima n. 1
In tema di prova della simulazione di un negozio soggetto alla forma scritta ad substantiam, quando l'azione sia proposta da una delle parti o dai rispettivi eredi, occorre distinguere tra simulazione assoluta e simulazione relativa, in quanto, mentre nel caso di simulazione assoluta, la relativa prova soggiace alle normali limitazioni legali, e, in particolare, al divieto di prova testimoniale e a quella per presunzioni, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 2724 c.c., formando oggetto della prova non il negozio formale, ma l'inesistenza dello stesso, invece, nel caso di simulazione relativa, venendo in considerazione l'esistenza e validità del negozio dissimulato, la dimostrazione della simulazione incontra i più rigorosi limiti stabiliti all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni dall'art. 2725 c.c., secondo cui la prova testimoniale di un negozio per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem è consentita soltanto nell'ipotesi di smarrimento incolpevole del documento contemplata nell'art. 2724, n. 3 c.c.