14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3869 del 26 febbraio 2004
Testo massima n. 1
Il documento che può costituire principio di prova per iscritto [ art. 2724, n. 1 c.c. ], sì da consentire l’ammissione della prova testimoniale per accertare, tra le parti, la simulazione assoluta [ art. 1417 c.c. ] di un contratto con forma scritta ad substantiam [ art. 1350 c.c. ], deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo e non è necessario un preciso riferimento al fatto controverso, ma l’esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto stesso, da cui scaturisca la verosimiglianza del secondo. L’accertamento, circa la sussistenza e l’idoneità di un principio di prova scritta a rendere verosimile il fatto allegato, costituisce un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.
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Testo massima n. 2
In tema di prova della simulazione di contratti di compravendita di immobili, che esigono la forma scritta ad substantiam la limitazione della prova testimoniale e per presunzioni, derivante dall’art. 1417 c.c., non osta all’ammissibilità dell’interrogatorio formale tra le parti, in quanto diretto a provocare la confessione del soggetto cui è deferito, se sia rivolto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, essendo in tal caso oggetto del mezzo di prova l’inesistenza della compravendita immobiliare; l’indagine volta a verificare se l’interrogatorio abbia provocato la confessione giudiziale della simulazione assoluta attiene al merito e, se adeguatamente e congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
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