Cass. pen. n. 49883 del 10 dicembre 2019

Testo massima n. 1


In tema di legittima difesa, lo stato di grave turbamento, che funge da presupposto, in alternativa alla minorata difesa, per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 55, comma secondo, cod. pen, come introdotto dalla legge n. 36 del 2019, richiede che esso sia prodotto dalla situazione di pericolo in atto, rendendo, di conseguenza, irrilevanti stati d'animo che abbiano cause preesistenti o diverse e necessario, invece, da parte del giudice un esame di tutti gli elementi della situazione di specie, per accertare se la concretezza e gravità del pericolo in atto possa avere ingenerato un turbamento così grave da rendere inesigibile quella razionale valutazione sull'eccesso di difesa che costituisce oggetto del rimprovero mosso a titolo di colpa. (In motivazione, la Corte ha altresì indicato quali utili parametri, per la valutazione del turbamento, la maggiore o minore lucidità e freddezza che hanno contraddistinto l'azione difensiva).

Testo massima n. 2


In tema di legittima difesa, l'uso di un'arma, legittimamente detenuta, rappresenta reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all'interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati a patto che il pericolo dell'offesa ad un diritto personale o patrimoniale sia attuale e che l'impiego dell'arma sia concretamente necessario a difendere l'incolumità propria o altrui, ovvero anche soltanto i beni ove ricorra un pericolo di aggressione personale. (In motivazione la Corte ha, in fattispecie di utilizzazione di un'arma contro un soggetto che, pur trovandosi all'interno di luoghi equiparati al domicilio, non stava tenendo una condotta da cui potesse ravvisarsi l'attualità del pericolo e la necessità della difesa, precisato che l'inserimento, ad opera della legge n. 36 del 2019, nell'art. 52, comma secondo, cod. pen., dell'avverbio "sempre", ha avuto il mero significato di rafforzare la presunzione di proporzione già prevista dalla norma).

Testo massima n. 3


In tema di legittima difesa, la causa di non punibilità prevista dall'art. 55, comma secondo, cod. pen., come introdotto dalla legge n. 36 del 2019, per chi abbia agito in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, è configurabile quando l'azione difensiva illecita, ascrivibile a titolo di eccesso colposo, sia determinata dall'intento di salvaguardare la propria o altrui incolumità o, nel caso di cui all'art. 52, comma secondo, lett. b), cod. pen., sia comunque ipotizzabile il pericolo di aggressione personale.

Normativa correlata