14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2401 del 22 marzo 1990
Testo massima n. 1
In materia di simulazione il principio di prova scritta, che ai sensi dell’art. 2724 n. 1 c.c. consente eccezionalmente la prova per testi, deve consistere in uno scritto proveniente dalla persona contro la quale è diretta, diverso dalla scrittura le cui risultanze si intendono sovvertire con la prova testimoniale e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento, tale da lasciare argomentare che l’asserzione della parte circa la circostanza da provare abbia un qualche fondamento di veridicità; non può pertanto desumersi un principio di prova scritta dallo stesso atto impugnato per simulazione, nessun riferimento o collegamento logico ricorrendo, in contrasto con il documento, tra il negozio asseritamente simulato e quello sottostante.
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Testo massima n. 2
Poiché il principio di prova scritta idoneo a rendere ammissibile la prova testimoniale può essere fornito anche dalle risposte date dalla parte in sede di interrogatorio formale attesa la relativa verbalizzazione e sottoscrizione, è ammissibile la prova testimoniale della simulazione tra le parti quando le dichiarazioni rese dall’interessato nell’interrogatorio siano state tali da far apparire verosimile la simulazione, e quindi di fornire un principio di prova, purché esse siano state prestate dal medesimo soggetto nei cui confronti la domanda è diretta ed al quale si oppongono, o da un suo rappresentante, restando quelle rese da un qualsiasi altro soggetto del rapporto processuale, terzo rispetto alla specifica pretesa fatta valere, prive di ogni valore probatorio.
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