Cass. pen. n. 23359 del 24 maggio 2018

Testo massima n. 1


In tema di riabilitazione, l'assenza di reddito del condannato costituisce un'ipotesi di rimozione del limite alla concedibilità del beneficio, valutabile ai sensi dell'art. 179, comma 6, n. 2, cod. pen., in quanto tale circostanza giustifica l'inadempimento delle obbligazioni civili da reato. (Fattispecie relativa a condannato affetto da cecità, titolare di un assegno di invalidità con accompagnamento, del quale la Corte ha sottolineato la natura solidaristica e non reddituale).