Cass. pen. n. 49602 del 30 ottobre 2018

Testo massima n. 1


In materia di sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria, la diversità di disciplina per il calcolo della conversione tra l'art. 135 cod. pen., che prevede un criterio fisso di ragguaglio, rispetto all'art. 459, comma primo-bis, cod. pen., introdotto dall' art.1, comma 53, legge 23 giugno 2017, n.103, che, in tema di decreto penale di condanna, consente al giudice di determinare la sanzione sostitutiva partendo da un valore minimo giornaliero di 75 euro, tenendo conto della condizione economica dell'imputato e del suo nucleo familiare, non viola il principio di cui all'art. 3 Cost. perché è conseguente ad una scelta discrezionale del legislatore censurabile, in sede di sindacato di legittimità costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio.

Normativa correlata