Cass. pen. n. 15178 del 5 aprile 2018
Testo massima n. 1
In tema di colpa professionale medica, l'instaurazione del rapporto terapeutico tra medico e paziente è fonte della posizione di garanzia che il primo assume nei confronti del secondo, e da cui deriva l'obbligo di attivarsi a tutela della salute e della vita. (Fattispecie in cui l'imputato quale medico neurologo aveva omesso di prescrivere necessari esami di base che avrebbero consentito l'esatta diagnosi di una cardiopatia aritmogena maligna che aveva causato la morte della paziente).