Cass. pen. n. 47794 del 19 ottobre 2018

Testo massima n. 1


Ai fini dell'operatività della così detta "clausola di equivalenza" di cui all'art. 40, secondo comma, cod. pen., non è necessario che il titolare della posizione di garanzia sia direttamente dotato dei poteri atti ad impedire la lesione del bene garantito, essendo sufficiente che egli disponga dei mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari ad impedire l'evento dannoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva affermato - in relazione alla morte di cinque persone dovuta all'esplosione di una bombola posizionata nei pressi della zona cottura degli alimenti da somministrare nel corso di una sagra - la responsabilità di un agente di polizia municipale a titolo di omicidio colposo, in ragione dell'omessa segnalazione dell'impiego di bombole in evidente stato di deterioramento al soggetto titolare del potere deliberativo relativo al rilascio di licenza temporanea).

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