Cass. pen. n. 32216 del 13 luglio 2018

Testo massima n. 1


La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso. (Fattispecie relativa al crollo di un immobile a seguito di una perdita di gas, in cui la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto la responsabilità degli imputati per il solo fatto di essere l'una proprietaria dell'immobile, ed aver permesso la realizzazione di un impianto del gas non a norma, e l'altro utilizzatore del locale, e dunque gestore di fatto di tale impianto).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE