14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5154 del 17 settembre 1981
Testo massima n. 1
Il terzo creditore legittimato ad esercitare l’azione di simulazione non è soltanto colui il cui credito sia liquido ed esigibile, ma anche il titolare di un credito ancora illiquido e non esigibile, giacché anche questi ha interesse a prevenire il danno che potrebbe derivargli dall’atto simulato, al momento in cui il credito si rendesse esigibile. [ Nella specie, alla stregua dell’enunciato principio, la Suprema Corte ha reputato esatta la decisione del giudice del merito il quale aveva affermata la legittimazione a proporre l’azione di simulazione da parte del terzo, titolare di un credito del quale era sottoposta a condizione l’entità e non l’esistenza ].
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Testo massima n. 2
Sussiste il pregiudizio del terzo creditore del simulato alienante, necessario per l’esperibilità dell’azione di simulazione a norma dell’art. 1416 c.c., qualora, a seguito dell’atto simulato, si verifichi una diminuzione qualitativa e quantitativa nel patrimonio del debitore, tale da rendere, in rapporto all’ammontare del credito, l’adempimento più incerto, più difficile o, comunque, più oneroso. In ordine ai suddetti momenti, la valutazione della prova — generalmente congetturale, presuntiva ed indiziaria — è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e congrua motivazione.
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