14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2663 del 12 luglio 1976
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in Massimario
Testo massima n. 1
Nel contratto a favore di terzo l’interesse alla stipulazione da parte dello stipulante può essere di natura non solo concreta ma anche meramente morale, e può consistere sia nell’attribuzione di un diritto, sia nella rinuncia all’esercizio di un’azione, poiché in tale figura negoziale non sussistono particolari limiti in ordine alla qualità e al contenuto della prestazione dovuta al terzo.
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