Cass. civ. n. 1758 del 15 giugno 1973
Testo massima n. 1
Il consenso del contraente ceduto, indispensabile alla cessione del contratto, può essere oltre che espresso anche tacito. Sia nell'una come nell'altra ipotesi, l'onere di provare il consenso del contraente ceduto incombe a chi invoca la cessione del contratto.