14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1931 del 23 febbraio 1991
Testo massima n. 1
Nel negotium mixtum cum donatione, che deve rivestire la forma non della donazione, ma dello schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, la causa del contratto è onerosa, ma il negozio commutativo adottato viene dai contraenti posto in essere per raggiungere in via indiretta, attraverso la voluta sproporzione delle prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella di scambio, consistente nell’arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello dei contraenti che riceve la prestazione di maggior valore, con ciò venendo il negozio posto in essere a realizzare una donazione indiretta. Pertanto la vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza di per sé un negotium mixtum cum donatione, dovendo la insufficienza del corrispettivo essere devoluta ed orientata al fine di arricchire la controparte avvantaggiata.
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