14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3115 del 17 marzo 1995
Testo massima n. 1
Il tratto peculiare del contratto per persona da nominare è dato dal subentrare nel contratto di un terzo — per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione — che, prendendo il posto del contraente originario [ lo stipulante ], acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l’altro contraente [ promittente ] determinando, inoltre, la contemporanea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo, per cui il terzo si considera fino dall’origine unica parte contraente contrapposta al promittente e a questa legata dal rapporto costituito dall’originario stipulante; nel contratto a favore di terzo, invece, gli effetti si producono a favore sia dello stipulante che del terzo, il quale ultimo non acquista mai veste di parte contrattuale, né in senso formale né in senso sostanziale.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]