14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10403 del 18 luglio 2002
Testo massima n. 1
Il contratto per persona da nominare differisce dal contratto a favore di terzo perché nel primo la nomina del terzo è solo eventuale, rappresentando essa l’esercizio di una facoltà della parte che tale nomina si è riservata e può pertanto anche non esercitare, con la conseguenza che, in caso di nomina mancata, invalida o intempestiva, il contratto produce i suoi effetti fra i contraenti originari; nel secondo, invece, la stipulazione a favore del terzo deve essere necessariamente prevista nel contratto, che produrrà effetti nei confronti terzo, [ salvo che non intervengano la revoca della stipulazione o il rifiuto di profittarne ], con la conseguenza che il terzo nel contratto previsto dall’art. 1411 c.c. deve essere sempre determinato o determinabile. [ Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato come contratto per persona da nominare il preliminare di vendita di quote societarie in cui i promissari acquirenti dichiaravano di acquistare per sé o eventualmente per società da indicare nell’atto definitivo di compravendita ].
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Testo massima n. 2
La solidarietà passiva, stabilita dell’art. 2055 c.c. a favore del danneggiato nell’ipotesi di fatto dannoso imputabile a più persone, postula l’unicità del danno configurabile, pur in presenza di più azioni od omissioni costituenti illeciti distinti, dovendo invece escludersi tale solidarietà se le condotte realizzate da più soggetti hanno leso separatamente interessi diversi del danneggiato. [ Nella specie, avendo una società di revisione, con un’infedele certificazione, arrecato danni ai promissari acquirenti di quote di una società, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la solidarietà passiva tra la società di revisione e i venditori delle quote societarie, attesa la differenza sussistente tra il danno derivante dall’erronea certificazione dello stato patrimoniale della società in seguito al quale i promissari acquirenti non avevano valutato l’antieconomicità della futura gestione e quindi non avevano esercitato il diritto di recesso previsto nel preliminare e il danno derivante dalla violazione del sinallagma contrattuale per aver pagato una somma non congrua per le quote sociali acquistate ].
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