14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13923 del 25 settembre 2002
Testo massima n. 1
In un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la clausola che prevede che il promissario acquirente acquisti per sé o per persona da nominare può comportare la configurabilità sia della cessione del contratto ai sensi dell’art. 1406 e ss. c.c., con il preventivo consenso della cessione a norma dell’art. 1407 c.s., sia di un contratto per persona da nominare di cui all’art. 1401 cod. cit., e ciò sia in ordine al preliminare che con riferimento al contratto definitivo. Tale pluralità di configurazioni giuridiche va pertanto riferito al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l’interprete deve ricercare in concreto; detto accertamento costituisce una valutazione di fatto rimessa al giudice del merito e, pertanto, è incensurabile in sede di legittimità se condotto correttamente alla stregua dei criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e segg. c.c. e sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici.
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