14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14460 del 10 ottobre 2002
Posted at 16:34h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel contratto per persona da nominare, la nomina del terzo dà luogo ad un contratto con effetti diretti fra l’altro contraente [ promittente ] e il soggetto designato, al quale fa acquisire, con effetto retroattivo, in luogo della parte originaria [ stipulante ], la qualità di soggetto negoziale, come tale legittimato all’impugnazione nella controversia avente ad oggetto i diritti e gli obblighi di cui è divenuto titolare.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]