Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15699 del 11 luglio 2006

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15699 del 11 luglio 2006

Testo massima n. 1

La ratifica tacita comporta che il soggetto falsamente rappresentato nel compimento del negozio si appropri della dichiarazione negoziale fatta dal falsus procurator e dei suoi effetti. Tuttavia, sia nel caso in cui la ratifica riguardi una dichiarazione negoziale unilaterale [ recettizia o meno che sia ], sia — ed a maggior ragione — nel caso in cui riguardi un negozio bilaterale [ ad esempio un contratto ], è necessario, ai fini della configurabilità della ratifica, che, rispettivamente, il controinteressato al negozio unilaterale o la parte che ha trattato con il falsus procurator nel negozio bilaterale siano posti in grado di percepire l’appropriazione, in modo da poter regolare di conseguenza il loro agire, venendo in gioco il loro affidamento. Ne consegue che non è, dunque, configurabile una fattispecie di ratifica tacita se i fatti e comportamenti che sarebbero idonei ad evidenziarla non siano stati percepiti e comunque conosciuti dal controinteressato al negozio unilaterale ratificato o dalla parte del negozio bilaterale ratificato.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze