14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15699 del 11 luglio 2006
Testo massima n. 1
La ratifica tacita comporta che il soggetto falsamente rappresentato nel compimento del negozio si appropri della dichiarazione negoziale fatta dal falsus procurator e dei suoi effetti. Tuttavia, sia nel caso in cui la ratifica riguardi una dichiarazione negoziale unilaterale [ recettizia o meno che sia ], sia — ed a maggior ragione — nel caso in cui riguardi un negozio bilaterale [ ad esempio un contratto ], è necessario, ai fini della configurabilità della ratifica, che, rispettivamente, il controinteressato al negozio unilaterale o la parte che ha trattato con il falsus procurator nel negozio bilaterale siano posti in grado di percepire l’appropriazione, in modo da poter regolare di conseguenza il loro agire, venendo in gioco il loro affidamento. Ne consegue che non è, dunque, configurabile una fattispecie di ratifica tacita se i fatti e comportamenti che sarebbero idonei ad evidenziarla non siano stati percepiti e comunque conosciuti dal controinteressato al negozio unilaterale ratificato o dalla parte del negozio bilaterale ratificato.
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