Cass. civ. n. 9254 del 14 maggio 2004

Testo massima n. 1


Poiché, in base al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'INARCASSA ha assunto la personalità giuridica di diritto privato, il potere di agire in giudizio a nome della Cassa e di conferire ai difensori la procura alle liti spetta al Presidente della Cassa stessa, senza che, in mancanza di una specifica previsione normativa o statutaria, sia necessaria una delibera del Consiglio di amministrazione, essendo l'autorizzazione dell'organo collegiale prescritta in via generale solo per gli enti pubblici.

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