Cass. civ. n. 2019 del 15 marzo 1985
Testo massima n. 1
Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, esercenti attività ospedaliera (nella specie: casa sollievo della sofferenza), anche quando ottengano la classificazione del proprio ospedale a norma dell'art. 1 ultimo comma, l. 12 febbraio 1968, n. 132, non assumono la qualità di enti pubblici, poiché tale classificazione, se comporta l'inserimento di detta attività nell'ambito della programmazione della rete ospedaliera pubblica, ponendola sotto la vigilanza del ministro della sanità e della competente usl (art. 18 citata l. n. 132 del 1968 e 41, l. 23 dicembre 1978, n. 833), non interferisce sulla natura degli enti cui l'attività medesima fa capo, i quali mantengono piena autonomia organizzativa e finanziaria; ne consegue che le controversie inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti degli ospedali dei suddetti enti ecclesiastici esulano dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego, e spettano alla cognizione del giudice ordinario.