Cass. civ. n. 5234 del 21 aprile 2000

Testo massima n. 1


La capacità di diritto privato delle persone giuridiche è potenzialmente generale, ma per gli enti pubblici incontra il limite della "competenza" attribuita all'ente, che è delimitata da norme qualificabili come imperative ai sensi dell'art. 1418 c.c., sicchè la loro violazione comporta la radicale invalidità dell'atto compiuto dall'ente, in quanto affetto da incapacità negoziale; ne consegue che deve ritenersi in tal senso viziato il contratto col quale il comune abbia affidato ad un professionista l'incarico di aggiornare il progetto relativo ad un'opera pubblica, da realizzarsi nella città di Palermo e rientrante tra quelle considerate di preminente interesse nazionale dal d.l. n. 19 del 1988 conv. con modificazioni in l. n. 99 del 1988, giacchè tale normativa ha trasferito ogni competenza in materia al Presidente del Consiglio dei ministri.

Normativa correlata