Cass. civ. n. 3531 del 6 dicembre 1972

Testo massima n. 1


L'ipotesi del negozio rappresentativo anomalo di cui agli artt. 1398 e 1399 c.c., e cioè del negozio concluso dal rappresentante senza poteri e poi reso efficace dalla successiva ratifica del preteso rappresentato, è ammissibile anche quando questi sia giuridicamente esistente soltanto al tempo della ratifica e non esistente anche al tempo in cui il rappresentante fittizio ha esplicato la sua attività. Rientra nell'ipotesi di contratto concluso da un falsus procurator anche il caso in cui il contraente agisca nella sua asserita qualità di organo di una società non ancora regolarmente costituita: si tratta infatti pur sempre del caso di chi agisce come rappresentante senza averne i poteri.