Cass. civ. n. 527 del 23 febbraio 1973

Testo massima n. 1


La donazione indiretta, concepita come mezzo per conseguire attraverso l'utilizzazione di un negozio con causa tipica, un risultato pratico da questa divergente, non è configurabile rispetto ai titoli di credito astratti, suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti.

Testo massima n. 2


La traditio del titolo al portatore legittima il possessore del titolo stesso all'esercizio del diritto in esso menzionato; ma, nei diretti rapporti interni fra il tradens e l'accipiens, l'appartenenza della titolarità del diritto è condizionata alla validità del rapporto sottostante tra essi intercorso.