14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1901 del 9 marzo 1985
Testo massima n. 1
Con riguardo al contratto stipulato dal rappresentante senza potere, la ratifica, a norma dell’art. 1399 c.c., fa rientrare nella sfera giuridica del dominus l’operato del falsus procurator, mediante il conferimento, ex post, ma con effetto ex tunc, di quella posizione di legittimazione che avrebbe dovuto avere al momento della conclusione del negozio. La ratifica medesima, pertanto, in quanto esclusivamente rivolta ad assegnare a posteriori efficacia a detto contratto, non a costituire un nuovo vincolo contrattuale, se non può valere a sanare eventuali vizi e ragioni d’invalidità sussistenti alla data della sua stipulazione, resta insensibile, d’altra parte, alla circostanza che dopo tale stipulazione siano sopravvenute situazioni ostative a che il contratto stesso possa essere validamente concluso. Ne consegue, in caso di polizza di assicurazione contro i danni stipulata dal rappresentante senza poteri dell’assicuratore, che la ratifica di quest’ultimo, pure se intervenga dopo la scadenza del periodo di copertura assicurativa, e dopo che in tale periodo l’evento si sia verificato, è idonea a rendere efficace la polizza medesima [ a suo tempo stipulata nel concorso di tutti i prescritti requisiti ], e, quindi, ad obbligare l’assicuratore al pagamento dell’indennizzo.
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