Cass. civ. n. 385 del 20 gennaio 1982

Testo massima n. 1


Ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, è necessaria la costituzione in mora allorché la relativa domanda si basi sulla mora in senso stretto, e cioè su un inadempimento temporaneo del debitore, il quale, pur non avendo fornito la sua prestazione entro il termine non essenziale contrattualmente fissato, si appresti tuttavia a fornirla.

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