14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4762 del 29 aprile 1991
Testo massima n. 1
In tema di risoluzione per inadempimento non è ammissibile una caducazione parziale del contratto quanto all’oggetto, ossia per una sola parte della prestazione, salvo che il contratto stesso sia ad esecuzione continuata o periodica [ nel qual caso trova applicazione l’art. 1458, comma primo, c.c. ]. Il contratto, infatti, è unico, e l’impossibilità di restituire l’oggetto nel suo stato originario esclude la risoluzione, non solo quando l’impossibilità sia totale, ma anche quando sia parziale non essendo più possibile l’esatta rimessione in pristino. In tale caso ne consegue che il contratto permane in toto, salvo, per la parte adempiente, di chiedere — ove non si siano verificate preclusioni di ordine sostanziale o processuale — la riduzione della propria prestazione, ed il risarcimento del danno nel caso di colpa della controparte.
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