Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 376 del 17 gennaio 1998

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 376 del 17 gennaio 1998

Testo massima n. 1

È inaccoglibile la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive proposta nei confronti della controparte inadempiente che sia stata, nelle more, dichiarata fallita, potendo conseguire, ad una eventuale pronuncia di accoglimento, effetti restitutori e risarcitoci lesivi del generale principio della par condicio imposta, al contrario, dalla procedura concorsuale previa cristallizzazione delle posizioni giuridiche di ciascun creditore. Non è idonea a costituire eccezione a tale principio la domanda di risoluzione contrattuale fondata su di una clausola risolutiva espressa riferita ad un inadempimento verificatosi in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, se la domanda medesima risulti proposta dopo l’apertura della procedura fallimentare.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze