14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4013 del 6 aprile 1995
Testo massima n. 1
In tema di preliminare di compravendita di cosa di proprietà del promittente venditore al momento della conclusione del preliminare, il sopravvenire dell’altruità della cosa per effetto di successiva vendita della stessa ad opera del promittente medesimo costituisce definitivo e totale inadempimento di quest’ultimo tale da legittimare la domanda di risoluzione del promissario acquirente, il quale in detta ipotesi risulta altresì privato della possibilità di chiedere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto ossia di ottenere una sentenza con effetti immediatamente traslativi ex art. 2932 c.c.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]