Cass. pen. n. 611 del 22 novembre 2023
Testo massima n. 1
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - Archiviazione per la particolare tenuità del fatto - Modifiche apportate dal d.lgs. n. 122 del 2018 all’iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziario - Ricorribilità - Ammissibilità - Condizioni.
L'ordinanza di archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, che ne ha escluso l'iscrizione nel casellario giudiziario ove il relativo certificato sia richiesto dal privato, dal datore di lavoro, ovvero sia destinato a pubbliche amministrazioni, è ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma settimo, Cost., a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Costituzione art. 111 com. 7
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 bis
Decreto Legisl. 02/10/2018 num. 122 CORTE COST.
DPR 14/11/2002 num. 313 art. 24 CORTE COST.