14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13117 del 30 dicembre 1997
Testo massima n. 1
L’art. 342 c.p.c. prevede la devoluzione al giudice di secondo grado delle sole questioni che siano state fatte oggetto di specifici motivi di gravame, oltre di quelle rilevabili d’ufficio che delle stesse costituiscono l’antecedente logico e in ordine alle quali non sia intervenuta pronuncia in prime cure, posto che alla stregua di detti motivi si determina l’ambito del giudizio d’appello, con conseguente cristallizzazione del thema decidendum su cui il giudice di questo è chiamato, ed è tenuto, a pronunciare.
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Testo massima n. 2
La rinuncia all’usufrutto, se ispirata da animus donandi, è suscettibile di integrare una donazione indiretta a favore del nudo proprietario dei beni gravati dal diritto reale parziario rinunciato, perché, comportando un’estinzione anticipata di tale diritto, si risolve nel conseguimento da parte di detto dominus dei vantaggi patrimoniali inerenti all’acquisizione del godimento immediato del bene, che gli sarebbe sottratto se l’usufrutto fosse durato fino alla sua naturale scadenza: il controvalore di tali vantaggi è, pertanto, senz’altro passibile di convogliamento nella massa ereditaria di cui all’art. 556 c.c.
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