Cass. civ. n. 10217 del 29 novembre 1994

Testo massima n. 1


In presenza di reciproche domande di risoluzione, fondate da ciascuna parte su addebiti di determinati adempimenti dell'altra, al giudice — il quale accerti l'infondatezza di tali scambievoli addebiti e non possa, quindi, pronunciare la risoluzione per colpa di nessuna delle parti — non resta altro che dare atto dell'impossibilità di esecuzione del contratto per effetto della scelta, operata ex art. 1453, comma 2, c.c. da entrambi i contraenti, e decidere, di conseguenza, quanto agli effetti risolutori di cui all'art. 1458 c.c. ed, in particolare, alla restituzione della caparra.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE