Cass. civ. n. 3328 del 14 maggio 1983
Testo massima n. 1
La colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è destinata a cadere solo a fronte di risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che quest'ultimo, nonostante l'uso della normale diligenza, non sia stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per causa a lui non imputabili. (Principio enunciato in tema di inadempimento del pagamento del canone locatizio).