14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1457 del 10 febbraio 2000
Testo massima n. 1
Nel giudizio di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, qualora il convenuto sollevi eccezione d’inadempimento, per stabilire il riparto dell’onere della prova occorre distinguere: a ] se il convenuto eccepisca l’integrale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell’attore [ excpetio inadimpleti contractus ], quest’ultimo ha l’onere di provare di avere esattamente adempiuto; b ] se, invece, il convenuto si limiti ad eccepire un inadempimento soltanto parziale [ exceptio non rite adimpleti contractus ], è l’eccipiente stesso che ha l’onere di dimostrare l’inesattezza dell’altrui adempimento.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]