Cass. civ. n. 1457 del 10 febbraio 2000

Testo massima n. 1


Nel giudizio di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, qualora il convenuto sollevi eccezione d'inadempimento, per stabilire il riparto dell'onere della prova occorre distinguere: a) se il convenuto eccepisca l'integrale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'attore (excpetio inadimpleti contractus), quest'ultimo ha l'onere di provare di avere esattamente adempiuto; b) se, invece, il convenuto si limiti ad eccepire un inadempimento soltanto parziale (exceptio non rite adimpleti contractus), è l'eccipiente stesso che ha l'onere di dimostrare l'inesattezza dell'altrui adempimento. .

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