14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13925 del 25 settembre 2002
Posted at 16:16h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nell’azione di adempimento, qualora il creditore eccepisca non un inesatto adempimento ma un integrale inadempimento, è tenuto soltanto a provare l’esistenza del titolo, mentre incombe sul debitore l’onere di fornire la prova di avere adempiuto e, quindi, anche la corrispondenza dell’oggetto della prestazione resa, a quello pattuito.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]