14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6450 del 1 aprile 2004
Testo massima n. 1
Al di fuori delle eccezioni in senso stretto, che sono condizionate dalla legge alla manifestazione di volontà espressa della parte di volersene avvalere, di talché non possono essere rilevate d’ufficio anche se sia acquisita alla causa la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento, tutti gli altri fatti modificativi ed estintivi della pretesa fatta valere dall’attore, [ tra i quali rientra, come nella specie, l’impossibilità per il debitore di adempiere derivante da causa a lui non imputabile ], pur dovendo sempre essere provati dal convenuto, a norma dell’art. 2697 c.c., sicché il mancato raggiungimento della prova in ordine ad essi si risolve in danno del convenuto e ne determina la soccombenza, tuttavia, qualora tali fatti siano acquisiti ritualmente alla causa, possono essere utilizzati dal giudice anche in assenza di formali difese che li assumano a fondamento.
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Testo massima n. 2
L’esecutività della sentenza del tribunale amministrativo regionale di annullamento del provvedimento presupposto del contratto ad evidenza pubblica già stipulato [ nella specie, di nomina a direttore generale di ASL ] determina immediatamente l’inefficacia dell’atto negoziale, con la conseguenza che, riformata in appello la sentenza di primo grado, non è configurabile, in relazione alla mancata esecuzione del contratto nelle more, un inadempimento imputabile all’ente pubblico [ che è parte vittoriosa nel giudizio amministrativo ], fonte di danno risarcibile per il contraente privato, dovendosi il pregiudizio ricondurre all’esercizio del potere giurisdizionale, non suscettibile di ristoro fuori delle ipotesi specificamente contemplate dall’ordinamento.
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