Cass. civ. n. 2500 del 10 aprile 1986
Testo massima n. 1
Al fine della risoluzione del contratto a norma dell'art. 1453 c.c., la costituzione in mora della parte inadempiente, mentre può essere necessaria, in presenza di un inadempimento temporaneo, per escludere una presunzione di tolleranza della controparte a fronte dell'inosservanza di un termine non essenziale, non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 c.c.).
Testo massima n. 2
Poiché nella fase di esecuzione del contratto le parti, al fine di conservare integre le reciproche ragioni, devono comportarsi con correttezza e secondo buona fede, anche la mera inerzia cosciente e volontaria, che sia di ostacolo al soddisfacimento del diritto della controparte, ripercuotendosi negativamente sul risultato finale avuto di mira nel regolamento contrattuale degli opposti interessi, contrasta con i doveri di correttezza e di buona fede e può configurare inadempimento. (Nella specie, la S.C., in applicazione del surriportato principio, ha ritenuto che correttamente la corte del merito aveva ravvisato l'inadempimento del promittente venditore, che aveva omesso di espletare tempestivamente le pratiche amministrative richieste per il rilascio della licenza edilizia, necessaria per la costruzione dell'edificio in cui era compreso l'appartamento oggetto del preliminare di vendita, tenendo conto che, pur in difetto di un termine convenzionale per il compimento di quelle pratiche, la suddetta inerzia aveva superato congrui limiti di tolleranza).