Cass. civ. n. 4045 del 18 febbraio 2011

Testo massima n. 1


L'istituto del silenzio assenso, in virtù del quale l'autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall'art. 20 L. 7 agosto 1990 n. 241 del 1990 in termini generali, non si applica nella materia delle affissioni pubblicitarie; ne consegue che la posa in opera non autorizzata di impianti per affissioni pubblicitarie è da considerarsi abusiva ed è doverosa l'attività di repressione dell'illecito da parte del Comune ai sensi dell'art. 97 Cost. (Nella specie una società aveva proposto domanda di risarcimento danni nei confronti del Comune per l'apposizione della scritta «affissione abusiva» sui detti impianti dopo la asserita formazione del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione).

Normativa correlata