Cass. civ. n. 5922 del 25 maggio 1991
Testo massima n. 1
L'offerta di reductio ad aequitatem ad opera della parte contro la quale è chiesta una pronuncia di risoluzione per eccessiva onerosità o di rescissione per lesione, non avendo natura di atto prenegoziale diretto a provocare con l'accettazione della controparte la stipula di un nuovo accordo modificativo del precedente, non occorre che, per evitare la richiesta risoluzione, indichi esattamente le clausole da modificare ed i limiti entro cui debbano essere modificate, ma può anche rimettersi al giudice per l'esatta individuazione delle modificazioni stesse, anche a mezzo delle opportune indagini istruttorie.