Cass. civ. n. 915 del 4 aprile 1970

Testo massima n. 1


I «terzi» nei cui confronti sussista l'onere, ex art. 1396 c.c., di render note le modificazioni e la revoca della procura, sono coloro che istituiscono col rappresentante i rapporti contrattuali contemplati nella procura, e non qualunque soggetto della collettività. Non rientra, pertanto, fra i predetti terzi l'amministrazione delle finanze in relazione ai rapporti tributari derivanti all'attività del rappresentante.