Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 915 del 4 aprile 1970

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 915 del 4 aprile 1970

Testo massima n. 1

I «terzi» nei cui confronti sussista l’onere, ex art. 1396 c.c., di render note le modificazioni e la revoca della procura, sono coloro che istituiscono col rappresentante i rapporti contrattuali contemplati nella procura, e non qualunque soggetto della collettività. Non rientra, pertanto, fra i predetti terzi l’amministrazione delle finanze in relazione ai rapporti tributari derivanti all’attività del rappresentante.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze