14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8882 del 19 agosto 1991
Testo massima n. 1
Nel caso di contratto stipulato con se stesso dal mandatario sfornito dei relativi poteri, il mandante può contestualmente esercitare sia l’azione di responsabilità per infedele esecuzione del mandato a termini dell’art. 1710 c.c. sia l’azione di annullamento del contratto ex art. 1395 c.c., in quanto ciascuna azione è fondata su un titolo distinto ed autonomo, con conseguente regime differenziato di prescrizione, senza alcuna loro incompatibilità perseguendo tali azioni le rispettive finalità di ripristino del patrimonio del mandante con riguardo al danno ricevuto dall’attività del mandatario infedele e di annullamento degli effetti giuridici del contratto da questi concluso.
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