Cass. civ. n. 1853 del 15 febbraio 1993
Testo massima n. 1
Gli amministratori ed i rappresentanti delle anstalten, essendo queste dotate di autonoma personalità giuridica, non possono agire in conflitto di interessi con la persona giuridica che rappresentano neppure quando l'atto sia vantaggioso per la persona fisica del fondatore di questa o di colui che, comunque, ne detiene il capitale.
Testo massima n. 2
L'<em>anstalt</em> del Liechtenstein, in quanto persona giuridica nell'ordinamento di origine, è tale anche per l'ordinamento italiano, che riconosce la personalità alle organizzazioni che ne sono dotate nell'ordinamento dello Stato al quale appartengono, non ostandovi la circostanza che, secondo la legge nazionale, l'anstalt può essere costituita anche da un solo fondatore, dato che anche nell'ordinamento italiano sono possibili strutture organizzative costituite da una sola persona, con le fondazioni; ne consegue che le anstalten, attesa la reciprocità di trattamento tra l'Italia ed il Liechtenstein, debbono essere ammesse in Italia, all'esercizio dei diritti giurisdizionali, ai sensi dell'art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale.