14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3490 del 9 novembre 1974
Testo massima n. 1
Mentre nell’ipotesi di donazione di pluralità di cose mobili che abbiano destinazione economica unitaria [ cosiddetta donazione di universalità ] ovvero in quella di donazione di tutti [ o di una quota dei ] beni del donante considerati nella loro totalità [ cosiddetta donazione universale ] si ha donazione unica; per contro, allorquando la donazione comprende più beni singolarmente individuati, si è in presenza di una donazione plurima; infatti l’unità o la pluralità dell’atto attributivo dipende dalla correlativa unità o pluralità del bene che ne è oggetto e non dal risultato di una indagine del tipo di quella prevista dall’art. 1419 c.c., diretta a stabilire se il donante avrebbe voluto egualmente la donazione di alcuni soltanto dei beni. La donazione concernente più beni singolarmente considerati si configura come donazione plurima per la pluralità dell’oggetto, senza alcuna necessità di indagini sulla volontà delle parti. Peraltro, ove la pluralità dei beni donati siano considerati come unico compendio, solo tale specifico atteggiamento della volontà negoziale, che deve essere espressamente dichiarato ovvero denunciato da particolarità del contenuto negoziale — come ad esempio: un elemento accidentale operativo solo in relazione a tutte le disposizioni — legittima ulteriori indagini anche in base ad elementi extratestuali.
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