Cass. civ. n. 697 del 17 marzo 1970

Testo massima n. 1


La questione della inammissibilità dell'azione di rescissione relativa ad un contratto aleatorio, anche se viene prospettata per la prima volta in sede di legittimità, è proponibile se rientra nel thema decidendum già dibattuto nel giudizio di merito ed è basata su elementi di fatto già accertati in tale giudizio.

Testo massima n. 2


Nell'emptio spei, o vendita di speranza, il compratore, ai sensi dell'art. 1472, secondo comma c.c., si impegna incondizionatamente a pagare al venditore un prezzo determinato, anche se la cosa non venga mai ad esistenza o sia, comunque, quantitativamente o qualitativamente diversa da quella sperata o supposta dal compratore al momento dell'acquisto. Tale vendita ha carattere di contratto aleatorio, come tale sottratto, ai sensi del quarto comma dell'art. 1448 c.c., all'azione di rescissione per lesione.