14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 697 del 17 marzo 1970
Testo massima n. 1
La questione della inammissibilità dell’azione di rescissione relativa ad un contratto aleatorio, anche se viene prospettata per la prima volta in sede di legittimità, è proponibile se rientra nel thema decidendum già dibattuto nel giudizio di merito ed è basata su elementi di fatto già accertati in tale giudizio.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Nell’emptio spei, o vendita di speranza, il compratore, ai sensi dell’art. 1472, secondo comma c.c., si impegna incondizionatamente a pagare al venditore un prezzo determinato, anche se la cosa non venga mai ad esistenza o sia, comunque, quantitativamente o qualitativamente diversa da quella sperata o supposta dal compratore al momento dell’acquisto. Tale vendita ha carattere di contratto aleatorio, come tale sottratto, ai sensi del quarto comma dell’art. 1448 c.c., all’azione di rescissione per lesione.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]